IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri; 
  Visto il regolamento (CE) n. 924/2009 del 16  settembre  2009,  del
Parlamento  europeo  e   del   Consiglio,   relativo   ai   pagamenti
transfrontalieri nella Comunita', il quale ha introdotto una serie di
obblighi a carico degli intermediari che, nell'ambito  della  propria
attivita', eseguono pagamenti  transfrontalieri,  ed  in  particolare
l'articolo 13; 
  Visto il regolamento  (UE)  n.  260/2012  del  14  marzo  2012  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  che  stabilisce  i  requisiti
tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e
che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009, ed in  particolare  gli
articoli 11 e 17; 
  Visto il regolamento (UE) n. 248/2014  del  26  febbraio  2014  del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il  regolamento  (UE)
n. 260/2012 per quanto riguarda la  migrazione  ai  bonifici  e  agli
addebiti diretti a livello di Unione, ed in particolare l'articolo 1; 
  Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia,
approvato con il decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  e
successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 145 e 146; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2005,  n.  206,  recante
codice del consumo, a norma dell'articolo 7  della  legge  29  luglio
2003, n. 229, ed in particolare l'articolo 27; 
  Visto il  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  11,  ed  in
particolare gli articoli 39 e 40; 
  Visto il  decreto  legislativo  21  gennaio  2011,  n.  3,  recante
disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE)  n.
924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunita'; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  ed  in  particolare  gli
articoli 30, comma 2, lettera d), e 33; 
  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, ed in  particolare  l'articolo
2; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 21 aprile 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 agosto 2015; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri  dello  sviluppo
economico e dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto reca  la  disciplina  sanzionatoria  per  le
violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 924/2009 del 16
settembre 2009 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  relativo  ai
pagamenti transfrontalieri nella Comunita', e del regolamento (UE) n.
260/2012 del 14 marzo 2012 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli
addebiti diretti in euro. 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              Il testo dell'art. 14 della legge 23  agosto  1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.  214,  S.O.,
          cosi' recita: 
                «Capo III - Potesta' normativa del Governo 
                14. (Decreti legislativi) 
              1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai  sensi
          dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente
          della  Repubblica  con   la   denominazione   di   "decreto
          legislativo" e  con  l'indicazione,  nel  preambolo,  della
          legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei
          ministri  e  degli  altri  adempimenti   del   procedimento
          prescritti dalla legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.» 
              Il regolamento 924/2009 e' pubblicato nella G.U.U.E.  9
          ottobre 2009, n. L 266. 
              Il regolamento 260/2012 e' pubblicato nella G.U.U.E. 30
          marzo 2012, n. L 94. 
              Il regolamento 248/2014 e' pubblicato nella G.U.U.E. 20
          marzo 2014, n. L 84. 
              Il  testo  degli  articoli  145  e  146   del   decreto
          legislativo 1 settembre 1993, n. 385. 
              (Testo  unico  delle  leggi  in  materia   bancaria   e
          creditizia),  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   30
          settembre 1993, n. 230, S.O., cosi' recita: 
                «Capo  VI  -  DISPOSIZIONI  GENERALI  IN  MATERIA  DI
          SANZIONI AMMINISTRATIVE 
              Art. 145 (Procedura sanzionatoria) 
              1. Per le violazioni previste nel presente  titolo  cui
          e'  applicabile  una  sanzione  amministrativa,  la   Banca
          d'Italia contestati gli addebiti ai  soggetti  interessati,
          tenuto conto del  complesso  delle  informazioni  raccolte,
          applica le sanzioni con provvedimento motivato. I  soggetti
          interessati   possono,   entro    trenta    giorni    dalla
          contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione
          personale in sede di istruttoria, cui  possono  partecipare
          anche con l'assistenza di un avvocato. 
              1-bis.  Il  procedimento  sanzionatorio  e'  retto  dai
          principi del contraddittorio, della conoscenza  degli  atti
          istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione
          tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. 
              2. (abrogato) 
              3. Il  provvedimento  di  applicazione  delle  sanzioni
          previste dal presente titolo e' pubblicato senza ritardo  e
          per estratto sul sito web della Banca d'Italia. Nel caso in
          cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione
          sia  adita  l'autorita'  giudiziaria,  la  Banca   d'Italia
          menziona l'avvio dell'azione giudiziaria  e  l'esito  della
          stessa nel proprio sito web a margine della  pubblicazione.
          La  Banca  d'Italia,  tenuto  conto  della   natura   della
          violazione e  degli  interessi  coinvolti,  puo'  stabilire
          modalita' ulteriori per dare pubblicita' al  provvedimento,
          ponendo  le  relative  spese  a  carico  dell'autore  della
          violazione. 
              3-bis. Nel provvedimento di applicazione della sanzione
          la Banca d'Italia dispone la pubblicazione in forma anonima
          del provvedimento sanzionatorio quando quella ordinaria: 
              a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  la  cui  pubblicazione
          appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata; 
              b)  possa  comportare  rischi  per  la  stabilita'  dei
          mercati  finanziari  o  pregiudicare  lo   svolgimento   di
          un'indagine penale in corso; 
              c)  possa  causare  un  pregiudizio  sproporzionato  ai
          soggetti   coinvolti,   purche'   tale   pregiudizio    sia
          determinabile. 
              3-ter. Se le situazioni descritte nel comma 3-bis hanno
          carattere temporaneo, la pubblicazione e' effettuata quando
          queste sono venute meno. 
              4. Contro il provvedimento che applica la  sanzione  e'
          ammesso ricorso alla corte di appello di Roma.  Il  ricorso
          e' notificato, a pena di decadenza, alla Banca d'Italia nel
          termine  di   trenta   giorni   dalla   comunicazione   del
          provvedimento  impugnato,  ovvero  sessanta  giorni  se  il
          ricorrente  risiede  all'estero,  ed   e'   depositato   in
          cancelleria,   unitamente   ai   documenti    offerti    in
          comunicazione, nel  termine  perentorio  di  trenta  giorni
          dalla notifica. 
              5.  L'opposizione   non   sospende   l'esecuzione   del
          provvedimento. La corte  di  appello,  se  ricorrono  gravi
          motivi, puo' disporre  la  sospensione  con  ordinanza  non
          impugnabile. 
              6. Il Presidente della  corte  di  appello  designa  il
          giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per
          la discussione dell'opposizione. Il decreto  e'  notificato
          alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta  giorni
          prima dell'udienza. La Banca d'Italia  deposita  memorie  e
          documenti nel termine di dieci giorni  prima  dell'udienza.
          Se alla prima udienza l'opponente  non  si  presenta  senza
          addurre  alcun  legittimo  impedimento,  il  giudice,   con
          ordinanza ricorribile per cassazione, dichiara  il  ricorso
          improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del
          procedimento. 
              7. All'udienza, la  Corte  di  appello  dispone,  anche
          d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari,  nonche'
          l'audizione personale delle  parti  che  ne  abbiano  fatto
          richiesta.  Successivamente   le   parti   procedono   alla
          discussione orale della causa. La sentenza e' depositata in
          cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una  delle
          parti manifesta l'interesse alla  pubblicazione  anticipata
          del dispositivo rispetto alla sentenza, il  dispositivo  e'
          pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette
          giorni dall'udienza di discussione. 
              7-bis.  Con  la  sentenza  la  Corte   d'Appello   puo'
          rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le
          spese del procedimento, o accoglierla, annullando in  tutto
          o in parte il provvedimento o riducendo  l'ammontare  o  la
          durata della sanzione. 
              8. Copia della sentenza  e'  trasmessa,  a  cura  della
          cancelleria della corte di appello,  alla  Banca  d'Italia,
          anche ai fini della pubblicazione prevista dal comma 3. 
              9.  Alla  riscossione  delle  sanzioni   previste   dal
          presente  titolo  si  provvede  mediante  ruolo  secondo  i
          termini e le modalita' previsti dal decreto del  Presidente
          della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato
          dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. I proventi
          derivanti  dalle  sanzioni  previste  dal  presente  titolo
          affluiscono al bilancio dello Stato. 
              10. (abrogato) 
              11. Alle sanzioni  amministrative  pecuniarie  previste
          dal  presente  titolo  non  si  applicano  le  disposizioni
          contenute negli articoli 6, 10, 11  e  16  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689.» 
                «Titolo IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
              Art. 146 (Sorveglianza sul sistema dei pagamenti) 
              1. La  Banca  d'Italia  esercita  la  sorveglianza  sul
          sistema dei  pagamenti  avendo  riguardo  al  suo  regolare
          funzionamento, alla sua affidabilita' ed efficienza nonche'
          alla tutela degli utenti di servizi di pagamento. 
              2. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1  la  Banca
          d'Italia,  nei  confronti  dei  soggetti  che  emettono   o
          gestiscono strumenti  di  pagamento,  prestano  servizi  di
          pagamento, gestiscono sistemi di scambio, di  compensazione
          e di regolamento o  gestiscono  infrastrutture  strumentali
          tecnologiche o di rete, puo': 
              a) richiedere la comunicazione, anche periodica, con le
          modalita' e i termini da essa stabiliti, di dati,  notizie,
          atti e documenti concernenti l'attivita' esercitata; 
              b) emanare disposizioni di carattere generale aventi  a
          oggetto: 
              1) il contenimento dei rischi che possono inficiare  il
          regolare funzionamento, l'affidabilita' e l'efficienza  del
          sistema dei pagamenti; 
              2) l'accesso dei prestatori di servizi di pagamento  ai
          sistemi di  scambio,  di  compensazione  e  di  regolamento
          nonche' alle infrastrutture strumentali tecnologiche  o  di
          rete; 
              3) il funzionamento, le caratteristiche e le  modalita'
          di prestazione dei servizi offerti; 
              4) gli assetti organizzativi e  di  controllo  relativi
          alle attivita' svolte nel sistema dei pagamenti; 
              c)  disporre  ispezioni,   chiedere   l'esibizione   di
          documenti e  prenderne  copia  al  fine  di  verificare  il
          rispetto delle norme disciplinanti la  corretta  esecuzione
          dei servizi di pagamento nonche'  di  ogni  disposizione  e
          provvedimento emanati ai sensi del presente articolo; 
              d) adottare per le materie indicate  alla  lettera  b),
          ove la  situazione  lo  richieda,  provvedimenti  specifici
          volti a far cessare le infrazioni accertate o a  rimuoverne
          le cause, ivi inclusi il divieto di effettuare  determinate
          operazioni e la restrizione delle  attivita'  dei  soggetti
          sottoposti a sorveglianza nonche', nei casi piu' gravi,  la
          sospensione dell'attivita'. 
              3. Nei confronti dei soggetti che emettono o gestiscono
          strumenti di pagamento e di quelli che prestano servizi  di
          pagamento  resta  fermo  quanto  previsto  ai  sensi  degli
          articoli 51, 53,  54,  66,  67,  68,  78,  79,  114-quater,
          114-quaterdecies e del titolo VI. 
              4. La Banca d'Italia partecipa all'esercizio dei poteri
          conferiti al SEBC in materia di sistemi di pagamento.» 
              Il  testo  dell'art.  27  del  decreto  legislativo   6
          settembre  2005,  n  206  (Codice  del  consumo,  a   norma
          dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 8  ottobre  2005,  n.  235,  S.O.,
          cosi' recita: 
                «Art. 27. (Tutela amministrativa e  giurisdizionale).
          - 1. L'Autorita' garante della concorrenza e  del  mercato,
          di seguito denominata "Autorita'", esercita le attribuzioni
          disciplinate dal presente articolo  anche  quale  autorita'
          competente per l'applicazione del regolamento  2006/2004/CE
          del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  27  ottobre
          2004,  sulla  cooperazione  tra  le   autorita'   nazionali
          responsabili dell'esecuzione della normativa che  tutela  i
          consumatori, nei limiti delle disposizioni di legge. 
              1-bis. Anche nei settori regolati, ai  sensi  dell'art.
          19, comma 3, la competenza  ad  intervenire  nei  confronti
          delle condotte dei professionisti che integrano una pratica
          commerciale scorretta, fermo  restando  il  rispetto  della
          regolazione   vigente,   spetta,    in    via    esclusiva,
          all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,  che
          la esercita in base ai poteri di cui al presente  articolo,
          acquisito   il   parere   dell'Autorita'   di   regolazione
          competente. Resta ferma la competenza  delle  Autorita'  di
          regolazione ad esercitare i propri poteri nelle ipotesi  di
          violazione della regolazione che non integrino gli  estremi
          di una pratica commerciale scorretta. Le Autorita'  possono
          disciplinare  con  protocolli   di   intesa   gli   aspetti
          applicativi    e     procedimentali     della     reciproca
          collaborazione, nel quadro delle rispettive competenze. 
              2. L'Autorita', d'ufficio o su istanza di ogni soggetto
          o  organizzazione  che  ne  abbia  interesse,  inibisce  la
          continuazione delle pratiche  commerciali  scorrette  e  ne
          elimina gli effetti. A tale fine, l'Autorita' si avvale dei
          poteri  investigativi  ed  esecutivi  di  cui   al   citato
          regolamento 2006/2004/CE anche in relazione alle infrazioni
          non transfrontaliere. Per lo svolgimento dei compiti di cui
          al comma 1 l'Autorita'  puo'  avvalersi  della  Guardia  di
          finanza che agisce con i  poteri  ad  essa  attribuiti  per
          l'accertamento   dell'imposta   sul   valore   aggiunto   e
          dell'imposta sui redditi.  L'intervento  dell'Autorita'  e'
          indipendente   dalla   circostanza   che   i    consumatori
          interessati si trovino nel territorio dello Stato membro in
          cui e' stabilito il professionista  o  in  un  altro  Stato
          membro. 
              3.  L'Autorita'  puo'   disporre,   con   provvedimento
          motivato,  la  sospensione   provvisoria   delle   pratiche
          commerciali   scorrette,   laddove   sussiste   particolare
          urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria
          al professionista e, se il committente non  e'  conosciuto,
          puo' richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso la
          pratica   commerciale   ogni   informazione    idonea    ad
          identificarlo. L'Autorita'  puo',  altresi',  richiedere  a
          imprese, enti  o  persone  che  ne  siano  in  possesso  le
          informazioni   ed   i   documenti   rilevanti    al    fine
          dell'accertamento   dell'infrazione.   Si   applicano    le
          disposizioni previste dall'art. 14, commi 2, 3 e  4,  della
          legge 10 ottobre 1990, n. 287. 
              4.  In  caso  di  inottemperanza,  senza   giustificato
          motivo, a quanto disposto dall'Autorita' ai sensi dell'art.
          14,  comma  2,  della  legge  10  ottobre  1990,  n.   287,
          l'Autorita' applica una sanzione amministrativa  pecuniaria
          da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. Qualora le  informazioni
          o  la   documentazione   fornite   non   siano   veritiere,
          l'Autorita' applica una sanzione amministrativa  pecuniaria
          da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro. 
              5. L'Autorita'  puo'  disporre  che  il  professionista
          fornisca prove sull'esattezza dei dati  di  fatto  connessi
          alla pratica commerciale se, tenuto  conto  dei  diritti  o
          degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi
          altra  parte  nel  procedimento,  tale   esigenza   risulti
          giustificata, date le circostanze del  caso  specifico.  Se
          tale prova e' omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati
          di fatto sono considerati inesatti. Incombe, in ogni  caso,
          al  professionista  l'onere  di  provare,  con  allegazioni
          fattuali, che egli  non  poteva  ragionevolmente  prevedere
          l'impatto della pratica  commerciale  sui  consumatori,  ai
          sensi dell'art. 20, comma 3. 
              6. Quando la pratica commerciale e' stata o deve essere
          diffusa attraverso la stampa periodica o quotidiana  ovvero
          per  via  radiofonica  o  televisiva  o  altro   mezzo   di
          telecomunicazione,  l'Autorita',   prima   di   provvedere,
          richiede il parere dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
          comunicazioni. 
              7. Ad eccezione dei casi di  manifesta  scorrettezza  e
          gravita'  della  pratica  commerciale,   l'Autorita'   puo'
          ottenere  dal  professionista   responsabile   l'assunzione
          dell'impegno di  porre  fine  all'infrazione,  cessando  la
          diffusione  della  stessa  o  modificandola  in   modo   da
          eliminare i profili  di  illegittimita'.  L'Autorita'  puo'
          disporre la pubblicazione della dichiarazione  dell'impegno
          in questione a cura e spese  del  professionista.  In  tali
          ipotesi, l'Autorita', valutata l'idoneita' di tali impegni,
          puo' renderli obbligatori per il professionista e  definire
          il   procedimento    senza    procedere    all'accertamento
          dell'infrazione. 
              8.  L'Autorita',  se  ritiene  la  pratica  commerciale
          scorretta, vieta la diffusione, qualora non ancora  portata
          a conoscenza del pubblico, o la continuazione,  qualora  la
          pratica sia gia' iniziata. Con  il  medesimo  provvedimento
          puo' essere disposta, a cura e spese del professionista, la
          pubblicazione della delibera, anche per estratto, ovvero di
          un'apposita  dichiarazione  rettificativa,   in   modo   da
          impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a
          produrre effetti. 
              9.  Con  il  provvedimento   che   vieta   la   pratica
          commerciale   scorretta,   l'Autorita'   dispone    inoltre
          l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
          5.000,00 euro a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravita'
          e della durata  della  violazione.  Nel  caso  di  pratiche
          commerciali scorrette ai sensi dell'art. 21, commi 3  e  4,
          la sanzione non puo' essere inferiore a 50.000,00 euro. 
              10.  Nei  casi  riguardanti  comunicazioni  commerciali
          inserite  sulle  confezioni   di   prodotti,   l'Autorita',
          nell'adottare i provvedimenti indicati nei  commi  3  e  8,
          assegna per la loro esecuzione un termine che  tenga  conto
          dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento. 
              11.  L'Autorita'  garante  della  concorrenza   e   del
          mercato, con proprio regolamento, disciplina  la  procedura
          istruttoria, in modo da garantire  il  contraddittorio,  la
          piena cognizione degli atti e la verbalizzazione . 
              12.  In  caso  di   inottemperanza   ai   provvedimenti
          d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti
          di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso  di  mancato  rispetto
          degli impegni assunti ai sensi  del  comma  7,  l'Autorita'
          applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000  a
          5.000.000  euro.  Nei  casi  di  reiterata   inottemperanza
          l'Autorita' puo'  disporre  la  sospensione  dell'attivita'
          d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. 
              13.   Per   le   sanzioni   amministrative   pecuniarie
          conseguenti  alle  violazioni  del  presente   decreto   si
          osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute
          nel capo I, sezione I, e negli articoli 26,  27,  28  e  29
          della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e   successive
          modificazioni. Il pagamento delle  sanzioni  amministrative
          di cui al presente articolo deve  essere  effettuato  entro
          trenta   giorni   dalla    notifica    del    provvedimento
          dell'Autorita'. 
              14. Ove la pratica commerciale sia stata assentita  con
          provvedimento  amministrativo,   preordinato   anche   alla
          verifica del  carattere  non  scorretto  della  stessa,  la
          tutela dei soggetti e delle organizzazioni che  vi  abbiano
          interesse, e' esperibile in via giurisdizionale con ricorso
          al   giudice    amministrativo    avverso    il    predetto
          provvedimento. 
              15.  E'  comunque  fatta  salva  la  giurisdizione  del
          giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale,
          a norma dell'art. 2598  del  codice  civile,  nonche',  per
          quanto concerne la pubblicita' comparativa, in  materia  di
          atti compiuti in violazione della  disciplina  sul  diritto
          d'autore protetto dalla legge 22 aprile  1941,  n.  633,  e
          successive modificazioni, e dei marchi d'impresa protetto a
          norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005,  n.  30,  e
          successive modificazioni, nonche'  delle  denominazioni  di
          origine riconosciute e protette in Italia e di altri  segni
          distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.». 
              Il testo dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n  229
          (Interventi  in  materia  di  qualita'  della  regolazione,
          riassetto  normativo   e   codificazione).   -   Legge   di
          semplificazione 2001, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          25 agosto 2003, n. 196, cosi' recita: 
                «7 (Riassetto in materia di tutela dei consumatori). 
              1.  Il  Governo  e'   delegato   ad   adottare,   entro
          ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, uno o  piu'  decreti  legislativi,  per  il
          riassetto delle disposizioni vigenti in materia  di  tutela
          dei consumatori ai sensi e secondo i principi e  i  criteri
          direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997,  n.
          59, come sostituito dall'art. 1 della presente legge, e nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi : 
              a)  adeguamento  della  normativa   alle   disposizioni
          comunitarie e agli accordi internazionali  e  articolazione
          della stessa allo  scopo  di  armonizzarla  e  riordinarla,
          nonche'   di   renderla   strumento   coordinato   per   il
          raggiungimento degli obiettivi di  tutela  del  consumatore
          previsti in sede internazionale; 
              b) omogeneizzazione delle procedure relative al diritto
          di recesso  del  consumatore  nelle  diverse  tipologie  di
          contratto; 
              c) conclusione, in materia di contratti a distanza, del
          regime  di  vigenza  transitoria  delle  disposizioni  piu'
          favorevoli per i consumatori,  previste  dall'art.  15  del
          decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185,  di  attuazione
          della direttiva 97/7/CE del 20 maggio 1997, del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, e rafforzamento della  tutela  del
          consumatore in materia di televendite; 
              d)  coordinamento,  nelle  procedure  di   composizione
          extragiudiziale delle controversie,  dell'intervento  delle
          associazioni   dei   consumatori,   nel   rispetto    delle
          raccomandazioni   della   Commissione    delle    Comunita'
          europee.». 
              Il testo degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo
          27  gennaio  2010,  n,  11  (Attuazione   della   direttiva
          2007/64/CE, relativa ai servizi di  pagamento  nel  mercato
          interno,  recante   modifica   delle   direttive   97/7/CE,
          2002/65/CE,  2005/60/CE,  2006/48/CE,  e  che   abroga   la
          direttiva 97/5/CE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  13
          febbraio 2010, n. 36, S.O., e' il seguente: 
                «Articolo 39 - Esposti 
              1. In caso di violazione da parte di un  prestatore  di
          servizi di pagamento delle disposizioni di cui ai Titoli II
          e IV del presente decreto e  della  relativa  normativa  di
          attuazione, gli utilizzatori di servizi  di  pagamento,  le
          associazioni  che  li  rappresentano  e  le   altre   parti
          interessate possono presentare esposti alla Banca d'Italia.
          La proposizione dell'esposto non pregiudica il  diritto  di
          adire  la  competente  autorita'  giudiziaria.   La   Banca
          d'Italia informa il proponente l'esposto dell'esistenza dei
          sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di
          cui all' art. 128-bis del decreto legislativo 1°  settembre
          1993, n. 385.» 
                «Articolo 40. (Ricorso stragiudiziale). - 1.  Per  le
          controversie  concernenti  i  servizi  di   pagamento   gli
          utilizzatori di tali servizi possono avvalersi di  sistemi,
          organismi o procedure di risoluzione stragiudiziale;  resta
          in ogni caso fermo il diritto degli utilizzatori  di  adire
          la competente autorita' giudiziaria. 
              2. Ai fini di cui al comma 1 i prestatori di servizi di
          pagamento  aderiscono  a  sistemi,  organismi  o  procedure
          costituiti ai sensi  di  norme  di  legge  o  con  atto  di
          autoregolamentazione delle associazioni  di  categoria.  Le
          banche, gli istituti di moneta elettronica e  gli  istituti
          di  pagamento  aderiscono   ai   sistemi   di   risoluzione
          stragiudiziale  delle  controversie  previsti  dall'   art.
          128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
          per  le   controversie   individuate   dalle   disposizioni
          attuative del medesimo articolo. 
              3.    Per    la    risoluzione    delle    controversie
          transfrontaliere i sistemi, organismi o procedure di cui ai
          commi 1 e 2 prevedono forme di  collaborazione  con  quelli
          istituiti negli altri Stati Membri.». 
              Il  decreto  legislativo   21   gennaio   2011,   n   3
          (Disposizioni   sanzionatorie   per   le   violazioni   del
          Regolamento  (CE)  n.  924/2009   relativo   ai   pagamenti
          transfrontalieri  nella  Comunita')  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 2011, n. 34. 
              Il testo degli articoli 30 e 33  a  legge  24  dicembre
          2012, 234 
              (Norme generali sulla partecipazione  dell'Italia  alla
          formazione  e  all'attuazione  della  normativa   e   delle
          politiche dell'Unione europea)  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3., cosi' recita: 
                «Art.  30.  (Contenuti  della  legge  di  delegazione
          europea  e  della  legge  europea).  -  1.  La   legge   di
          delegazione europea e la legge europea, di cui all'art. 29,
          assicurano  il   periodico   adeguamento   dell'ordinamento
          nazionale all'ordinamento dell'Unione europea. 
              2.  La  legge   di   delegazione   europea,   al   fine
          dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 1, reca: 
              a) disposizioni  per  il  conferimento  al  Governo  di
          delega  legislativa  volta  esclusivamente   all'attuazione
          delle  direttive  europee  e  delle  decisioni  quadro   da
          recepire nell'ordinamento  nazionale,  esclusa  ogni  altra
          disposizione di delegazione  legislativa  non  direttamente
          riconducibile  al  recepimento   degli   atti   legislativi
          europei; 
              b) disposizioni  per  il  conferimento  al  Governo  di
          delega  legislativa,  diretta  a  modificare   o   abrogare
          disposizioni  statali  vigenti,  limitatamente   a   quanto
          indispensabile     per     garantire     la     conformita'
          dell'ordinamento nazionale ai pareri  motivati  indirizzati
          all'Italia dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 258
          del Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea  o  al
          dispositivo  di  sentenze  di  condanna  per  inadempimento
          emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea; 
              c) disposizioni che autorizzano il Governo  a  recepire
          in via regolamentare le direttive,  sulla  base  di  quanto
          previsto dall'art. 35; 
              d) delega legislativa  al  Governo  per  la  disciplina
          sanzionatoria di violazioni di atti  normativi  dell'Unione
          europea, secondo quanto disposto dall'art. 33; 
              e) delega legislativa  al  Governo  limitata  a  quanto
          necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non
          direttamente applicabili contenute in regolamenti europei; 
              f)  disposizioni  che,  nelle  materie  di   competenza
          legislativa  delle  regioni  e  delle  province   autonome,
          conferiscono delega al Governo per l'emanazione di  decreti
          legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle
          disposizioni dell'Unione europea recepite dalle  regioni  e
          dalle province autonome; 
              g) disposizioni che individuano i principi fondamentali
          nel rispetto dei quali le regioni e  le  province  autonome
          esercitano la propria competenza normativa per  recepire  o
          per assicurare l'applicazione di atti  dell'Unione  europea
          nelle materie di  cui  all'art.  117,  terzo  comma,  della
          Costituzione; 
              h) disposizioni che, nell'ambito del conferimento della
          delega legislativa per il recepimento o l'attuazione  degli
          atti di cui alle lettere  a),  b)  ed  e),  autorizzano  il
          Governo a  emanare  testi  unici  per  il  riordino  e  per
          l'armonizzazione di  normative  di  settore,  nel  rispetto
          delle competenze delle regioni e delle province autonome; 
              i) delega legislativa  al  Governo  per  l'adozione  di
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi dell'art. 31, commi 5 e 6. 
              3. La legge europea reca: 
              a)   disposizioni   modificative   o   abrogative    di
          disposizioni statali vigenti in contrasto con gli  obblighi
          indicati all'art. 1; 
              b)   disposizioni   modificative   o   abrogative    di
          disposizioni   statali   vigenti   oggetto   di   procedure
          d'infrazione  avviate   dalla   Commissione   europea   nei
          confronti della Repubblica italiana  o  di  sentenze  della
          Corte di giustizia dell'Unione europea; 
              c) disposizioni necessarie per dare  attuazione  o  per
          assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea; 
              d)  disposizioni  occorrenti  per  dare  esecuzione  ai
          trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni
          esterne dell'Unione europea; 
              e)  disposizioni  emanate  nell'esercizio  del   potere
          sostitutivo  di  cui  all'art.  117,  quinto  comma,  della
          Costituzione, in conformita' ai principi e nel rispetto dei
          limiti di cui all'art. 41, comma 1, della presente legge. 
              4. Gli oneri relativi a prestazioni e  a  controlli  da
          eseguire   da   parte   di   uffici   pubblici,   ai   fini
          dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione  europea  di
          cui  alla  legge  di  delegazione  europea  per  l'anno  di
          riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento,
          sono posti a carico dei soggetti interessati, ove cio'  non
          risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea,
          secondo tariffe determinate sulla base del costo  effettivo
          del servizio reso. Le tariffe di cui al primo periodo  sono
          predeterminate e pubbliche. 
              5. Le entrate derivanti dalle  tariffe  determinate  ai
          sensi del comma 4  sono  attribuite,  nei  limiti  previsti
          dalla  legislazione  vigente,  alle   amministrazioni   che
          effettuano  le  prestazioni   e   i   controlli,   mediante
          riassegnazione ai sensi del regolamento di cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.». 
                «Art.  33.  (Delega  al  Governo  per  la  disciplina
          sanzionatoria di violazioni di atti  normativi  dell'Unione
          europea). - 1. Al fine di assicurare la piena  integrazione
          delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale,
          fatte  salve  le  norme  penali  vigenti,   la   legge   di
          delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la
          data dalla stessa fissata,  disposizioni  recanti  sanzioni
          penali o  amministrative  per  le  violazioni  di  obblighi
          contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare
          o amministrativa,  ai  sensi  delle  leggi  di  delegazione
          europee  vigenti,  o  in  regolamenti  dell'Unione  europea
          pubblicati alla data dell'entrata in  vigore  della  stessa
          legge di delegazione europea, per i  quali  non  sono  gia'
          previste sanzioni penali o amministrative. 
              2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo e'
          esercitata  con  decreti  legislativi  adottati  ai   sensi
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro per  gli  affari  europei  e  del  Ministro  della
          giustizia,  di  concerto  con  i  Ministri  competenti  per
          materia. I decreti legislativi si informano, oltre  che  ai
          principi e criteri direttivi di cui all'art. 32,  comma  1,
          lettera  d),  della  presente  legge,  a  quelli  specifici
          contenuti  nella  legge  di  delegazione  europea,  qualora
          indicati. 
              3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
          articolo sono trasmessi  alla  Camera  dei  deputati  e  al
          Senato della Repubblica per  l'espressione  del  parere  da
          parte delle  competenti  Commissioni  parlamentari  con  le
          modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 9  dell'art.
          31.». 
              Il testo dell'art. 2 della legge 6 agosto 2013,  n.  96
          (Delega al  Governo  per  il  recepimento  delle  direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea) -
          Legge  di  delegazione  europea  2013-   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013, n. 194. 
                «Art.  2  (Delega  al  Governo  per   la   disciplina
          sanzionatoria di violazioni di atti  normativi  dell'Unione
          europea). - 1. Il Governo,  fatte  salve  le  norme  penali
          vigenti, e' delegato ad adottare,  ai  sensi  dell'art.  33
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro due anni  dalla
          data  di  entrata   in   vigore   della   presente   legge,
          disposizioni recanti sanzioni penali o  amministrative  per
          le violazioni di obblighi contenuti  in  direttive  europee
          attuate  in  via  regolamentare  o  amministrativa,  o   in
          regolamenti  dell'Unione  europea  pubblicati   alla   data
          dell'entrata in vigore della presente legge, per  le  quali
          non sono gia' previste sanzioni penali o amministrative.». 
 
          Note all'art. 1: 
              Per il riferimento ai regolamenti 924/2009  e  260/2012
          si vedano le note alle premesse.